LEGGE 6 luglio 1911, n. 654
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 135,000 al capitolo n. 92: «RR. scuole complementari o normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni o compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi od assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria o della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze» (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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