LEGGE 6 luglio 1911, n. 674
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una o più Società italiane di navigazione, mediante formale contratto, il trasporto per mare dai porti inglesi ai porti italiani di annue settecentomila tonnellate metriche di carbone naturale, delle quali seicentomila per le ferrovie dello Stato e centomila per la R. marina.
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