LEGGE 11 luglio 1911, n. 676
Art. 1
Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di L. 174,000.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.