LEGGE 6 luglio 1911, n. 677
Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro, per la necessità della amministrazione dei telefoni, la somma di L. 3,210,000, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1910-911, con imputazione al capitolo 138 per L. 300,000, e ad un nuovo capitolo da istituire per L. 2,910,000. Con tale anticipazione l'amministrazione dei telefoni provvederà: a) ai collegamenti previsti dall'art. 1° della legge, n. 420, del 9 luglio 1908, per L. 300,000, da iscriversi con imputazione al capitolo 138, in aggiunta agli stanziamenti già approvati con la legge suddetta; b) a collegare alla rete nazionale tutti i capiluoghi di circondario attualmente sprovvisti di telefono, come dalla tabella allegata per la somma di L. 727,200; c) alla posa dei cinque circuiti internazionali qui appresso indicati, per la somma di L. 2,182,00. Per le comunicazioni con la Germania: 1° Roma-Milano Sempione (di mm. 5 equipaggiati con bobine Pupin); 2° Torino-Milano (di mm. 5 equipaggiate come sopra); 3° Genova-Milano (di mm. 5 equipaggiate come sopra). Per stabilire due comunicazioni dirette con Basilea e Zurigo: 4° Milano-Confine svizzero (Chiasso), di mm. 4; 5° Milano-Confine svizzero (Sempione), di mm. 4. Sarà pure inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le opere autorizzate dalla presente legge.
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