LEGGE 6 luglio 1911, n. 683
Art. 1
I sottufficiali di carriera - esclusi cioè i sergenti - costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. I gradi di sottufficiale sono i seguenti: 1° sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali; 2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali; 3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di 3ª classe; 4° maresciallo capo, maresciallo capo dei carabinieri reali, maestro d'arme di 2ª classe; 5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali, maestro d'arme di 1ª classe.
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