LEGGE 2 luglio 1911, n. 689
Art. 1
Con effetto dal 1° luglio 1911, lo stipendio dei tre direttori capi degli uffici tecnici centrali delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, istituiti con la legge 14 luglio 1907, numero 514, nel Ministero delle finanze presso la Direzione generale delle privative, è portato da L. 7000 a L. 8000.
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