Art. 1
Alla tabella organica per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304 è sostituita la tabella A annessa alla presente legge. Ai consiglieri con le funzioni di sottoprefetto è concessa un'annua indennità di lire mille ciascuno con effetto dal 1° gennaio 1912. I consiglieri aggiunti possono con decreto Reale essere incaricati delle funzioni di consigliere. Per questi, come per altri funzionari dell'Amministrazione provinciale, restano ferme le disposizioni relative al passaggio di amministrazione sanzionate dall'art. 2 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693.