LEGGE 13 luglio 1911, n. 703
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 130,000 per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento. La detta somma sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912, in apposito capitolo, con la denominazione «Spese per carta, stampe, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento» (Legge 20 giugno 1906, n. 262). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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