LEGGE 9 luglio 1911, n. 707

Type Legge
Publication 1911-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. DI SAN GIULIANO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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