LEGGE 6 luglio 1911, n. 713
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Roma addì 19 settembre 1909 tra l'Italia e l'Ungheria, le cui ratifiche furono scambiate il 14 giugno scorso per l'applicazione reciproca delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Facta - Nitti - Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.