LEGGE 6 luglio 1911, n. 714
Art. 1
Il servizio di trasporto delle corrispondenze col mezzo della posta pneumatica è limitato agli oggetti di cui la specie, le dimensioni, il peso e tutte le altre condizioni esteriori saranno determinate dal regolamento.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.