LEGGE 6 luglio 1911, n. 722
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 911, è prorogata sino al 31 dicembre 1911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI - FACTA - NITTI - FINOCCHIARO-APRILE - SPINGARDI - CREDARO - TEDESCO - LEONARDI-CATTOLICA - SACCHI - CALISSANO - DI SAN GIULIANO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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