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LEGGE 13 luglio 1911, n. 724

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave Caracciolo radiata dai ruoli del R. naviglio, all'istituendo «Consorzio pro nave-asilo Caracciolo», affinchè esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città.