Art. 1
Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave Caracciolo radiata dai ruoli del R. naviglio, all'istituendo «Consorzio pro nave-asilo Caracciolo», affinchè esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città.