LEGGE 13 luglio 1911, n. 731
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge, i posti d'ingegnere di ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti, senza esami, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o scuole superiori politecniche i quali: 1° non abbiano superato i ventinove anni di età; 2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per le nomine di cui alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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