LEGGE 13 luglio 1911, n. 732

Type Legge
Publication 1911-07-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Nel ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. zecca, è istituito un secondo posto di chimico saggiatore, con l'annuo stipendio di L. 5000; I due chimici saggiatori compiono le funzioni loro assegnate, indipendentemente l'uno dall'altro, e sono alla immediata dipendenza del direttore della zecca.

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