LEGGE 13 luglio 1911, n. 732
Art. 1
Nel ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. zecca, è istituito un secondo posto di chimico saggiatore, con l'annuo stipendio di L. 5000; I due chimici saggiatori compiono le funzioni loro assegnate, indipendentemente l'uno dall'altro, e sono alla immediata dipendenza del direttore della zecca.
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