LEGGE 13 luglio 1911, n. 738
Art. 1
È approvata, con le modificazioni ed aggiunte in frariportate, la convenzione stipulata il 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Società delle Nuove Terme di Montecatini ed altra società anonima da costituirsi. Tanto questa convenzione quanto quella da stipularsi con la costituenda Società esercente, nonchè gli atti relativi alle permute e vendite di cui agli articoli 4 e 5 della convenzione predetta, saranno registrati con la tassa fissa di una lira. Al termine dell'articolo secondo, aggiungere: «e riguardanti le rispettive loro proprietà concesse in esercizio alla nuova società». Al secondo comma dell'articolo quinto, aggiungere «Coll'uso gratuito delle acque termali, che sarà fatto secondo le norme da stabilirsi dalla commissione speciale della quale è cenno all'articolo decimo». Al termine del primo comma dell'articolo dodicesimo, sostituire alle parole: «lire ottomila» le seguenti: «lire diecimila». Nel secondo comma dello stesso articolo, sostituire la cifra: «seimila» a quella di «cinquemila» e quella di «quattromila» a quella di «tremila», e nel terzo comma sostituire la cifra «sette» a quella di «sei» e la cifra «tre» a quella di «due». Al termine dell'art. 14 aggiungere: «Dovranno essere rimessi al demanio per copia autentica gli stati annuali o bilanci delle entrate e delle spese e quegli altri documenti che debbono a termine di legge depositarsi dalle società anonime alla cancelleria del tribunale». Al termine dell'art. 15 aggiungere: «Spetterà al demanio la facoltà di nominare un sindaco con facoltà e diritti uguali a quelli degli altri duo che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti; anche il sindaco nominato dal demanio potrà essere confermato in carica». L'art. 23 è soppresso.
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