LEGGE 15 luglio 1911, n. 741

Type Legge
Publication 1911-07-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dai deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provinciale, che alla pubblicazione di quella legge avevano aggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni, e le provincie possano applicare la sovrimposta nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati inscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla i media delle somme inscritte nei bilanci del quinquennio 1902-906 oppure in quella che insulti dalla applicazione della aliquota degli stessi esercizi. Nulla è innovato all'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. Visto, il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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