LEGGE 13 luglio 1911, n. 743
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sulla somma di L. 22,753.66 rimasta disponibile sul conto di residui del bilancio del Ministero dell'interno, al capitolo n. 183 dell'esercizio finanziario 1910-911, e sopravanzata sul fondo di L. 755,000 accordato con la legge 8 luglio 1903, n. 310, è autorizzato il trasporto: a) di L. 13,757.37 al capitolo aggiunto n. 150 «Costruzione di locali per l'impianto del servizio delle poste e dei telegrafi nella stazione internazionale di Domodossola» del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911; b) di L. 7,789.12 al capitolo aggiunto n. 359 «Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale nella stazione internazionale della strada ferrata di Domodossola, e in quello di Preglia, Varzo e Iselle» del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Tedesco - Facta - Calissano. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
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