LEGGE 13 luglio 1911, n. 747
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Cile una convenzione per la istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia e il Cile, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, e il cui esercizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge di contabilità generale dello Stato, a una Società italiana. La convenzione predetta e il capitolato per l'esercizio della linea saranno approvati con decreto Reale da convertirsi in legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.