LEGGE 13 luglio 1911, n. 747

Type Legge
Publication 1911-07-13
Ultimo aggiornamento 2025-05-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Cile una convenzione per la istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia e il Cile, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, e il cui esercizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge di contabilità generale dello Stato, a una Società italiana. La convenzione predetta e il capitolato per l'esercizio della linea saranno approvati con decreto Reale da convertirsi in legge.

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