LEGGE 15 luglio 1911, n. 755
Art. 1
È approvata la convenzione, stipulata addì 1° giugno 1911, fra il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, da una parte, ed il sindaco di Roma dall'altra, ed allegata alla presente legge (allegato A).
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