LEGGE 18 luglio 1911, n. 762
Art. 1
I ruoli organici del personale diplomatico e di quello consolare, degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, approvati con le leggi 9 giugno 1907, n. 298, 30 giugno 1907, n. 384, 30 giugno 1908, n. 304 e 23 aprile 1911, n. 425, sono modificati in conformità delle tabelle A, B, C, D, E, F, H, annesse alla presente legge. Fra i gradi e le classi dei ruoli diplomatico e consolare è stabilita la parificazione secondo la tabella G annessa alla presente legge.
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