LEGGE 6 luglio 1911, n. 763

Type Legge
Publication 1911-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile. La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro. Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sarà inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI - DI SAN GIULIANO - TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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