LEGGE 6 luglio 1911, n. 764

Type Legge
Publication 1911-07-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana, alla lettera g) è così modificato: «g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia con esenzione di qualsiasi imposta per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente a tre quarti delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio. «La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle provincie e dei comuni; ed agli effetti del servizio del prestito avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161. «Le annualità, comprensive di interesse e di una quota di capitale, dei mutui da concedere saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di lire 3,600,000 contratto pel riscatto della Colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI - DI SAN GIULIANO - TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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