LEGGE 18 luglio 1911, n. 765
Art. 1
La ferma degli inscritti di leva marittima arruolati in prima categoria è di tre anni. La ferma degli inscritti di leva marittima già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di due anni o di uno, a seconda che ossi siano stati mandati rivedibili por una o per due volte.
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