LEGGE 18 luglio 1911, n. 766

Type Legge
Publication 1911-07-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato al 1° marzo 1912 il termine previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. LEONARDI-CATTOLICA. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.