LEGGE 21 luglio 1911, n. 772
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 20,000 al capitolo n. 53: «Spese pel Senato del Regno» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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