LEGGE 21 luglio 1911, n. 777
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di. L. 43,000 sul capitolo n. 83: «Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova», dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911; è approvata altresì la diminuzione di stanziamento per egual somma sul capitolo n. 45: «Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione», dello stato di previsione medesimo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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