LEGGE 21 luglio 1911, n. 778
Art. 1
A deroga parziale delle norme portate dall' art. 4 del regolamento speciale per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, numero 341, i supplenti postali telegrafici, assunti in missione in alcuni uffici di 1ª classe delle provincie di Messina e di Reggio Calabria dopo il disastro del 28 dicembre 1908, ed in dipendenza delle condizioni create ai servizi dal disastro medesimo, sono nominati ufficiali d'ordine a L. 1500 alle condizioni seguenti: a) trovarsi essi ancora in servizio nei suddetti uffici di 1ª classe alla data della promulgazione della presente legge, ed avervi prestata l'opera propria per un periodo non inferiore a 180 giorni, dopo il 28 dicembre 1908. Sono considerati in servizio coloro la cui assenza attuale o le eventuali interruzioni sieno dovuti ad obbligo di leva; b) avere prestato servizio lodevole: essere tuttora in grado di prestarlo, e possedere i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili; c) avere compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 38 al 28 dicembre 1908.
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