LEGGE 21 luglio 1911, n. 780
Art. 1
Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino più di cinquanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di L. 7 ed ai residenti in detto luogo quella di L. 4, ove essi ne facciano domanda. Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre Amministrazioni pubbliche.
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