LEGGE 21 luglio 1911, n. 781
Art. 1
Agli economati dei benefici vacanti è applicata la legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Sono eccettuate le disposizioni che attribuiscono alla Direzione generale del tesoro la tenuta dei registri delle spese fisse, l'ammissione a pagamento dei mandati e la vigilanza sull'entrate, e quelle concernenti le comunicazioni periodiche alla ragioneria generale dello Stato del movimento dell'entrate e spese e delle variazioni patrimoniali. Gli inventari dei beni immobili e mobili, costituenti il patrimonio degli economati generali dei benefici vacanti, continuano ad essere conservati e tenuti in evidenza dagli economati generali medesimi e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al quale spetta d'invigilare l'amministrazione dei beni medesimi.
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