Art. 1
È autorizzata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 255,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 e da servire all'ultimazione dei lavori di adattamento e dell'arredo degli edifici per le sedi delle R. ambasciate a Parigi e Vienna.