LEGGE 18 luglio 1911, n. 783
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la convenzione annessa alla presente legge in data 4 ottobre 1910, fra le Amministrazioni della marina e del demanio e S. A. I. e R. donna Bianca, principessa di Borbone, a transazione della vertenza sorta a causa dell'esercizio del balipedio di Viareggio colle aggiunte: all'art. 2: «Alla rimozione ed al trasporto del balipedio si intenderà essere equivalente la cessazione effettiva dell'esercizio del medesimo;» all'art. 4: «Sulla striscia di terreno come sopra ceduto in prosecuzione del viale che dal palazzo arciducale tende verso il mare sarà all'Amministrazione dello Stato ed ai successivi proprietari riservato l'esercizio del transito a beneficio del pubblico su di una striscia trasversale della ampiezza di venti metri per la comunicazione fra le due parti dei terreni di spettanza dell'Amministrazione dello Stato e suoi successori per ogni tratto di trecento metri di lunghezza». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Leonardi-Cattolica - Tedesco - Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.