Art. 1
Il termine di quindici anni, stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per la esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino, giusta il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 16 gennaio 1893, è prorogato di altri dieci anni. Per le opere ultimate e collaudate dal comune negli ultimi due anni del decennio di proroga rimarranno ferme, per altri tre anni, le facoltà concesse dall'art. 8 della legge medesima.