LEGGE 21 luglio 1911, n. 800

Type Legge
Publication 1911-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 19l0, n. 795) è prorogato sino al 31 luglio

1913.Entro il biennio e sino al termine suindicato potrà essere sostituito il personale, in soprannumero e straordinario che venisse nel frattempo a mancare, e nel limite di spesa di L. 8000 anche quello che fosse mancato dopo il 31 luglio 1909 purchè proposto per la reintegrazione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

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