LEGGE 21 luglio 1911, n. 803
Art. 1
È autorizzata la vendita alla Società italiana delle officine di Savigliano degli stabili e ragioni immobiliari del Demanio patrimoniale dello Stato, che essa tiene in sublocazione dal municipio di Savigliano con atto in data 29 aprile 1909, e che al municipio stesso furono affittati con atto 9 marzo 1909, sotto detrazione della zona accennata all'art. 3.
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