LEGGE 21 luglio 1911, n. 806
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le concessioni ferroviarie dell'art. 2 della legge 23 giugno 1910, n. 343, sono estese a tutto il mese di dicembre 1911. Per eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 1911, delle concessioni ferroviarie prevedute dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, è data facoltà al Governo di provvedervi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Sacchi. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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