LEGGE 21 luglio 1911, n. 835
Art. 1
Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle condizioni vigenti per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto pugliese, quali risultano dall'atto rilasciato in data 9 giugno 1911 dalla Società concessionaria dell'Acquedotto ed allegato come parte integrante alla presente legge.
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