LEGGE 18 luglio 1911, n. 836
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con una complessiva spesa non superiore a L. 47,618,000 alla costruzione degli edifici da destinarsi a sede: 1° del Ministero dell'interno; 2° del Ministero della pubblica istruzione; 3° del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; 4° del Ministero della marina, con attigua caserma pel distaccamento del corpo Reale equipaggi; 5° della Corte dei conti (Ministero del tesoro); 6° del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.