LEGGE 21 luglio 1911, n. 838

Type Legge
Publication 1911-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La disposizione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, che stabilisce l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza relativa alle spese di spedalità con ricevuta di ritorno, scambiata tra l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed i sindaci dei comuni del Regno, è estesa alla corrispondenza che, per lo stesso oggetto, si scambia tra le RR. prefetture ed i sindaci dei comuni medesimi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Calissano. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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