LEGGE 21 luglio 1911, n. 839
Art. 1
Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, si applicheranno anche al prossimo esercizio 1911-912 della Camera agrumaria di Messina.
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