LEGGE 21 luglio 1911, n. 841

Type Legge
Publication 1911-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di L. 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti, che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore. Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli 38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51, 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390. Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato sarà inscritta la somma che risulterà necessaria nella parte straordinaria dello stato dì previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

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