LEGGE 28 luglio 1911, n. 842
Art. 1
Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni. I relativi proventi saranno destinati dal 1° gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.
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