LEGGE 13 luglio 1911, n. 843
Art. 1
Il ministro della guerra è autorizzato a cedere al comune di Vicenza le caserme demaniali denominate «Giacomo Durando, Ponte delle Bele, Porta Nuova e Schiavetto, Massimo d'Azeglio (ex ospedale) Enrico Cialdini e S. Lorenzo», complessivamente valutate in L. 410,525, ed a rinunziare all'uso gratuito stato concesso all'amministrazione militare sulle caserme comunali denominate di «S. Maria Nuova, di S. Rocco e Plona» costituenti nel loro complesso la caserma «Maggiore», alle condizioni di cui nel compromesso accettato con deliberazione 22 febbraio 1911 del Consiglio comunale di Vicenza, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 18 marzo 1911, n. 3610-349.
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