LEGGE 21 luglio 1911, n. 844
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, è modificato nel modo seguente: «Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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