LEGGE 13 luglio 1911, n. 845

Type Legge
Publication 1911-07-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Genova alcuni immobili dell'ex-cinta fortificata ad oriente della città, per il prezzo di lire un milione ottocentomila (L. 1,800,000) ed alle condizioni stabilite nel compromesso accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 gennaio 1911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Spingardi - Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.