LEGGE 21 luglio 1911, n. 846
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona, di cui all'art. 1, lettera d, della legge 12 luglio 1908, n. 444. La spesa relativa, prevista in L. 13,000,000, verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nella misura seguente: Esercizio 1911-912 L. 3,000,000 Esercizio 1912-913 » 5,000,000 Esercizio 1913-914 » 5,000,000 Per il detto tronco non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, nè si può tener conto del relativo abbreviamento di percorso per la tassazione dei trasporti dei viaggiatori e delle merci. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco - Sacchi. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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