LEGGE 21 luglio 1911, n. 849

Type Legge
Publication 1911-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge: a) Il R. decreto 27 marzo 1910, n. 211, che approva le nuove condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, non applicandosi ad esse gli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310; b) Il R. decreto 28 ottobre 1910, n. 952 che approva la convenzione 18 luglio 1910 con la Compagnia Reale per le ferrovie Sarde per la istituzione di nuovi treni e per l'attivazione del servizio cumulativo anzidetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Sacchi - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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