LEGGE 21 luglio 1911, n. 852
Art. 1
È autorizzata la maggiore spesa di 1,200,000 lire da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 162: «Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)», dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912. Sino alla concorrenza di L. 400,000 la predetta somma sarà prelevata dal capitolo n. 238 dello stato di previsione suindicato: «Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000, o con leggi speciali per somme superiori».
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