LEGGE 21 luglio 1911, n. 860

Type Legge
Publication 1911-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Nelle città che hanno più licei-ginnasi, o un liceo-ginnasio con un corso completo di classi aggiunte, si possono istituire sezioni di ginnasio e licei moderni. Tali sezioni formeranno parte del liceo-ginnasio presso cui saranno istituite, ma potranno essere ordinate in istituti autonomi quando sia completo il numero delle loro classi. Nulla è innovato per le spese che sono a carico degli enti locali secondo le leggi vigenti per le aule, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio.

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