LEGGE 21 luglio 1911, n. 861
Art. 1
Nei comuni che sono sedi di ginnasio isolato, governativo o pareggiato, e privi di scuola normale, si può istituire, con decreto Reale, un corso magistrale biennale. Le spese per i locali, l'illuminazione, il riscaldamento, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio sono a carico dell'ente che provvede a queste spese per il ginnasio.
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